elettrodotto Udine-Redipuglia, cantiere (foto Il Messaggero Veneto)
La sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 rappresenta un importante passo nella piena definizione dei ruoli e dei compiti delle varie amministrazioni competenti nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
Nel caso di specie, il Giudice amministrativo d’appello ricorda e ribadisce che il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo ha il diritto-dovere, costituzionalmente garantito (artt. 9, 117 cost.) di salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del Bel Paese: “alla funzione di tutela del paesaggio (che il MBAC qui esercita attraverso esprimendo il suo obbligatorio parere nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione”.
Qualsiasi “attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio”.
Nel procedimento di V.I.A. “il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove – similmente al parere dell’art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – l’intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto”. Nel caso di specie, il progetto Terna s.p.a. di un elettrodotto ad alta tensione, il Ministero ha espresso il parere favorevole (nota n. 38241 del 20 dicembre 2010), “disattendendo la precedente posizione negativa espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli – Venezia Giulia con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010”, ha basato il proprio cambiamento di giudizio esclusivamente sulla “considerata impossibilità di realizzare l’elettrodotto in cavo [sotterraneo]”. Non si tratta di valutazioni inerenti l’eventuale compatibilità paesaggistica dell’opera, ma di considerazioni inerenti un preteso “interesse superiore” alla realizzazione dell’elettrodotto, “cosa che non è di sua cura”, secondo l’autorevole avviso del Consiglio di Stato.
Aspetto, comunque, non trascurabile è l’inopinato avvio dei lavori nonostante il contenzioso giurisdizionale amministrativo in corso: Terna s.p.a. ha realizzato circa il 70% delle opere previste e ora si pone il rilevante problema di come utilizzare quanto già fatto, integrandolo con le modifiche necessarie (es. interramento di parte della linea elettrica) per salvaguardare i valori ambientali/paesaggistici tutelati (vds. Il Corriere della Sera, “I giudici: ‘Stop all’elettrodotto’. Ma ormai è costruito al 70%”, 29 luglio 2015).
dott. Stefano Deliperi
LEGGI LA SENTENZA QUI
FONTE http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2015/08/06/il-consiglio-di-stato-sottolinea-il-dovere-della-tutela-del-paesaggio/#more-13275
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Postato da Associazione "Vivere in Valdisieve" su Associazione "Vivere in Valdisieve" il 8/11/2015 05:17:00 PM
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