Pagine

martedì 13 novembre 2012

LR 21/2012: MA DI COSA STIAMO PARLANDO?


Anche questa è proprio BUFFA: ci arriva questo articolo che riportiamo sotto in cui ciò che ci colpisce sono queste parole di Rossi: "................."La Regione - prosegue Rossi - con la legge che ha bloccato l'edificazione negli alvei dei fiumi e nelle zone ad alto rischio idraulico (unico caso in Italia)......"
MA DI COSA STIAMO PARLANDO?
Della LR 66/2011 (finanziaria) in cui c'erano solo 2 articoli che limitavano, questi SI, determinate cose, tanto però che nel Grossetano in primis (vedi ora che cosa è successo!!!) erano rimasti bloccati con dei progetti per cui hanno chiesto a gran voce che la legge fosse cambiata??????????????????????????
O stiamo parlando della nuova Legge regionale 21/2012 che recipisce quegli articoli modificandoli a dismisura e permettendo, proprio dove c'è il rischio idraulico molto elevato, di poter costruire quasi ogni cosa accompagnando i progetti con le opere di messa in sicurezza???????
La nuova legge è di soli 8 articoli, potete farvi un'idea da soli leggendoli e mettendoli a confronto con quelli precedenti!!!!!
QUI http://assovaldisieve.blogspot.it/2012/07/nel-rispetto-dei-vincoli-e-delle.html potete trovare i riferimenti che vi possono servire per capire meglio.

Leggi tutto l'articolo QUI http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2012/11-novembre-2012/rossi-zone-alluvione-serve-svolta-uso-territorio-2112653977620.shtml
Comunque per capirci: l'art. 1 della LR 21/2012 (ex art. 141 della LR 66/2011) adesso vieta, è vero, le costruzioni in alveo (esclusivamente riferite all'alveo, alle golene e alle due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine....) - eccetto che alcuni interventi specificati ai commi 3, 4 e 5. Ovviamente non ci si poteva certo aspettare che la regione desse il via libera a costruire sul letto del fiume!!!! Menomale!
Peccato però che ci sia anche l'art. 2 (ex art. 142 LR 66/2011) che riguarda gli interventi in aree a pericolosità idraulica molto elevata che è cambiamo moltissimo dal precedente art 142. Prima potevano essere fatte soltanto opere di tipo lineare non diversamente localizzabili e con la garanzia della messa in sicurezza. La nuova legge entra nel dettaglio delle opere, andando a specificare chiaramente che possono esser fatti ampliamenti di opere pubbliche (quale il presunto progetto di ampliamento dell'inceneritore di Selvapiana), ma anche se fosse un nuovo impianto va bene lo stesso perchè sono autorizzati anche i nuovi impianti per l'appunto di stoccaggio, trattasmento e smaltimento dei rifiuti (perchè entrare così nel dettaglio se non per risolvere il problema di Rufina?).
E' pur vero che anche la vecchia legge avrebbe consentito, grazie al comma 6 dell'art. 142, di poter fare l'inceneritore, purchè prima si declassasse l'area da pericolosità idraulica molto elevata (PI4) a solo elevata (PI3). Tutto ciò però avrebbe portato via del tempo (e l'iter di AIA era in scadenza) e soldi al comune di Rufina che avrebbe dovuto, a spese proprie (milioni di euro), fare le opere di messa in sicurezza per far declassare all'autorità di bacino. Si vedano qui http://assovaldisieve.blogspot.it/2012/07/sindaco-di-rufina-la-giunta-regionale.html i motivi per cui il Sindaco di Rufina non aveva voglia, ovviamente, di fare queste spese!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A VOI SEMBRANO I SOLITI ARTICOLI DEL PRIMA E DOPO?????
A VOI SEMBRANO CORRETTE LE PAROLE DI ROSSI CHE AFFERMA DI AVERE UNA LEGGE CHE VIETA LE COSTRUZIONI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO?? (nell'art. 2 non si cita MAI la parola divieto o non consentito, ma solo è consentito ecc !!!).
Forse nell'alveo, ma come abbiamo già detto ci mancava pure che facessero una legge per costruire (quasi) dentro al letto del fiume!!!

Nessun commento: