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domenica 20 maggio 2018

Per la cava è necessario il nullaosta paesaggistico.


Per la cava è necessario il nullaosta paesaggistico.

Importante pronuncia della Corte di cassazione in materia di attività estrattive e tutela paesaggistica.
La sentenza Corte cass, Sez. III, 3 maggio 2018, n. 18888 ha definitivamente concluso la vicenda processuale incentrata sui lavori abusivi di estrazione del marmo dalla Cava Faniello-Rondonaiosulle Alpi Apuane, nei Comuni di Stazzema e di Vagli di Sotto (LU).
La Società estrattiva (Tre Elle s.r.l.) è stata interessata anche da una lunga procedura fallimentare con risvolti penali.
Secondo quanto accertato, la Tre Elle s.r.l. aveva effettuato senza autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) l'estrazione del marmo da "uno scavo di circa 210 metri quadri e profondità media di circa 2,8 metri e alcuni tagli al monte, non quantificabili, in un piazzale superiore della cava".
Non si tratta di reati prescritti, in quanto i lavori estrattivi abusivi risalgono a un periodo immediatamente precedente il sopralluogo svolto (17 gennaio 2012) dalle Guardie del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, area in cui rientra il sito di cava.
Non solo: "risulta smentita dagli atti anche la ricostruzione difensiva secondo cui lo scavo era stato richiesto per ragioni sanitarie, trattandosi invece di una semplice coltivazione abusiva mascherata da bonifica. Le mere interlocuzioni tra Asl e società non possono essere considerate alla stregua di autorizzazioni e sono, in ogni caso, irrilevanti ai fini paesaggistici, perché provenienti da un'autorità diversa rispetto quella preposta alla tutela del vincolo."
Per completezza di informazione, il Consorzio di gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, con determinazione di pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) n. 21 del 27 agosto 2012, su istanza del custode e amministratore della Società amministrativa in procedura fallimentare, ha ritenuto "di rilasciare Pronuncia di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, nonché Nulla Osta del Parco, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/1997, comprensivo dell'Autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23" nonostante la comunicazione del Comando Guardie del Parco prot. n. 1332 del 12 aprile 2012 inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca relativa ai suddetti lavori estrattivi non autorizzati.
Una pronuncia, quella della Corte di cassazione, che dovrebbe confortare non poco chi persegue la legalità e vuole intervenire positivamente in una situazione da Far West come quella delle cave sulle Alpi Apuane descritta dal Procuratore della Repubblica di Massa Aldo Giubilaro nel corso di audizionidavanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati (2017).
p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
Stefano Deliperi
ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com 


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Gruppo d'Intervento Giuridico onlus    
associazione di protezione ambientale riconosciuta 
(art. 13 della legge n. 349/1986 e s.m.i.)

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