L'azione legale per la difesa dei diritti di uso civico.
L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha rivolto (10 settembre 2015) una specifica istanza al Commissario per gli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria perché valuti l'opportunità di avviare un procedimento giurisdizionale presso il suo Ufficio relativamente alla mancata adeguata tutela dei diritti di uso civico e dei demani collettivi civici da parte del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico della Toscana, approvato dal Consiglio regionale nel marzo 2015.
Coinvolti, per opportuna conoscenza, la Regione Toscana, i Comuni di Minucciano, Careggine, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Pescaglia (gestori dei terreni a uso civico dei rispettivi paesi), la Comunione beni sociali di Vinca, le Amministrazioni separate di Beni a uso civico di Vagli Sotto e Stazzema e di Seravezza.
Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico.
Il P.I.T. con valenza di piano paesaggistico, pur essendo in linea generale un buon piano paesaggistico e uno dei tre piani elaborati correttamente ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), insieme a quello della Puglia e della Sardegna costiera, tuttavia presenta oggettive carenze nella disciplina di salvaguardia delle Alpi Apuane in relazione alle attività di cava.
Il P.I.T., infatti, interessa ovviamente anche le aree ove sussistono diritti di uso civico, riportate nell'elenco di cui all'allegato G del medesimo P.I.T., tutelate per legge con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), sebbene non sia possibile rinvenire nella disciplina di piano la corretta salvaguardia dei diritti di uso civico e dei demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i. e legge regionale Toscana n. 27/2014).
In particolare, l'area delle Alpi Apuane, rientrante in gran parte nel Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, è ampiamente destinata ad attività di cava attualmente in corso o potenzialmente riattivabile o, addirittura, attivabile ex novo anche nel P.I.T., così come emerge dalla disciplina dell'Allegato 5 – Schede bacini estrattivi Alpi Apuane + 21 schede di bacino.[1] Il censimento delle attività estrattive sulle Alpi Apuane condotto dall'Università degli Studi di Siena – Centro di Geotecnologie avrebbe portato a individuare ben 165 cave attive e 510 cave inattive[2].
Le Alpi Apuane e le cave di marmo.
Purtroppo, nel corso degli ultimi vent'anni si è cavato dalle Apuane più che nei 2000 anni precedenti, ogni anno 4 milioni di tonnellate di montagna, un milione e mezzo di metri cubi: nel P.I.T. ci si sarebbe attesi una scelta di pianificazione ben diversa. L'industria del marmo è decisamente molto redditizia, ma quasi esclusivamente per i pochi soggetti titolari delle attività estrattive. Fra questi c'è anche la famiglia Bin Laden che con la sua Cpc Marble & Granite Ltd ha acquistato nel 2014 il 50% della Marmi Carrara pagando a quattro famiglie proprietarie 45 milioni di euro.
I ricavi dei Comuni non sono paragonabili neanche lontanamente a quelli dei concessionari: attualmente il Comune di Carrara incassa 15 milioni di euro annui a titolo di canone, una parte minima rispetto a quanto rende l'estrazione marmifera. Per esempio, nel 2012, a fronte del canone di 15 milioni di euro in favore del Comune di Carrara, le imprese operanti nel settore del marmo hanno ricavato ben 168 milioni di euro. Al Comune è dunque andato solo l'8,8% del ricavo complessivo.
Anche i dati sull'occupazione confermano che il marmo non ha portato posti di lavoro: nella media 2009-2012 il tasso di disoccupazione complessivo nazionale è stato dell'8,8% e quello giovanile del 21,1%, mentre a Massa Carrara le percentuali hanno fatto registrare, rispettivamente, un 11,6% e un 30,5%.
Di sensibile impatto è l'inquinamento dei corsi d'acqua delle Apuane determinato dalla marmettola, residuo delle attività di cava, oggetto di una recente azione legale (20 agosto 2015) del Gruppo d'Intervento Giuridico onlus che ha provocato un rapido intervento del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti della Regione Toscana e degli Enti locali.
Gli usi civici e i demani collettivi civici.
I diritti di uso civico sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), analogamente al demanio collettivo civico (art. 5 della legge regionale Toscana n. 27/2014). Il demanio collettivo civico è "l'insieme di beni immobili in proprietà collettiva fino dall'origine degli utenti, anche se formalmente accatastati in capo ai comuni, nonché quelli nel tempo pervenuti o acquisiti a qualsiasi titolo, destinati in perpetuo all'utilità della collettività", mentre i diritti di uso civico sono "diritti reali sui terreni di proprietà altrui, esercitati dagli utenti che hanno diritto di trarne particolari utilità" (art. 2 della legge regionale Toscana n. 27/2014). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla Regione Toscana (art. 3 della legge regionale Toscana n. 27/2014) soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i., 41 del regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., 8-10 della legge regionale Toscana n. 27/2014).
Gli usi civici in Toscana sono presenti in 57 Comuni, in 37 di questi i titolari sono tutti i cittadini residenti, nei restanti 20 sono solo i cittadini residenti in una frazione. Sono state istituite una trentina di Amministrazioni separate di Beni di uso civico (A.S.B.U.C.) per la gestione dei demani collettivi civici, nei restanti casi la gestione è in capo ai rispettivi Comuni. L'estensione dei terreni a uso civico e dei demani collettivi civici in Toscana viene stimata in 30 mila ettari, tuttavia ancora non esiste la Banca dati degli usi civici prevista dall'art. 28 della legge regionale Toscana n. 27/2014.
Il P.I.T. e gli usi civici.
Il P.I.T. con valenza di piano paesaggistico consente e legittima il mantenimento delle attività estrattive in essere o riattivabili senza alcuna considerazione della presenza dei diritti di uso civico e dei demani collettivi civici, concretando una lesione di beni a indiscussa valenza ambientale/paesaggistica. Non risulta alcuna preventiva autorizzazione e/o disponibilità di alcuna natura dei titolari dei diritti di uso civico e dei demani civici collettivi alla prosecuzione e soprattutto alla riapertura dell'attività estrattiva nelle cave dismesse.
I procedimenti contenziosi pendenti davanti al Commissario per gli usi civici (giudice esclusivo per legge) relativi alle cave di marmo e ai diritti di uso civico sulle Alpi Apuane sono già numerosi e, purtroppo, l'emanazione della carente disciplina del P.I.T. non fa che creare ulteriori problemi alle collettività locali titolari dei diritti di uso civico.[3]
Per ovviare agli effetti negativi, il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha segnalato al Commissario per gli usi civici l'opportunità di adottare urgenti provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei diritti di uso civico e i demani collettivi civici.
p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
Stefano Deliperi
ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com
[1] "La perimetrazione dei Bacini estrattivi rappresentati nelle Schede da 1 a 14 e da 16 a 21 coincide con le Aree Contigue di Cava (ACC) individuate dalla L.R. 65/1997 del Parco delle Alpi Apuane e modificate con L.R. 73/2009. La Scheda n. 15 individua i bacini estrattivi di Carrara e di Massa esterni al perimetro dell'area di Parco. La scheda n.15 è articolata in tre sottobacini (Torano, Miseglia e Colonnata)" (P.I.T., Allegato 5).
[2] I piani esecutivi per l'attività di cava sono così disciplinati: "il procedimento per l'approvazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane è disciplinato dagli art. 113 e 114 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014. Il piano attuativo, riferito a bacini estrattivi che interessano i beni paesaggistici di cui all'artt. 134 del Codice è trasmesso alla Regione entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso di adozione. La Regione, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire una Conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati, invitando a partecipare anche i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di verificare, in via preliminare, il rispetto della disciplina paesaggistica. Il procedimento si conclude entro trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza dei servizi" (art. 8 delle Norme comuni per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane", Allegato 5 del P.I.T.).
[3] I contenziosi inerenti cave e diritti di uso civico sono numerosi. Con decreto Dirigente del Settore Promozione dell'innovazione e sistemi della conoscenza della Regione Toscana n. 6074 del 29 dicembre 2011 è stata disposta la reintegra (art. 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.) in attuazione della sentenza Commissario U.C. Lazio, Umbria, Toscana 5 novembre 2008, n. 67 "degli immobili riconosciuti di proprietà collettiva … in favore delle comunità della montagna di Seravezza". Con successiva sentenza Commissario U.C. Lazio, Umbria, Toscana 5 febbraio 2014, n. 20 relativa all'accertamento dei diritti d'uso civico sulle cave di marmo del comprensorio di Monte Altissimo (fraz. di Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana e Basati) nel territorio del Comune di Seravezza è stata dichiarata l'ormai inesistenza di diritti di uso civico su ettari 172.45.00 ora di proprietà Henraux s.p.a., mentre permane da accertare l'eventuale esistenza di diritti di uso civico su ulteriori ampie estensioni di terreno (circa ettari 378.00.00) attualmente occupate sempre dalla Henraux s.p.a., riguardo cui la causa è tuttora pendente. Con sentenza Commissario U.C. Lazio, Umbria, Toscana 4 febbraio 1983, n. 3, confermata da sentenza Corte App. Roma, Sez. spec. Usi civici, 24 marzo-11 giugno 1988 e confermata da sentenza Cass. civ., Sez. II, 16 marzo 2007, n. 6165 è stata disposta la reintegra dei terreni illegittimamente occupati da Società estrattive e adibiti a cave di marmo in favore dei titolari dei diritti di uso civico di Vagli Sotto e di Stazzema (fraz. Arni).
-- Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
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